DECERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

Data:
30 Agosto 2019

DECERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

DIVIETO DI RICHIESTA ED ACCETTAZIONE DI CERTIFICATI DA PARTE DI P.A. E GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Si comunica a tutti gli iscritti che, a seguito della entrata in vigore della normativa in materia di  decertificazione di cui all’art.15, comma 1, della Legge 183/2011 – che ha così modificato l’art. 40 DPR 445/2000 – i certificati di iscrizione all’Ordine non possono essere utilizzati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, ma possono essere prodotti solo ai soggetti privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sostituiti PER LEGGE dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI) e 47 (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETA’) del DPR 445/2000. L’art.43, comma 1, del DPR 445/2000 come modificato dall’art.15, comma 1, lett. c) della Legge 183/11 prevede che “le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.

SI AVVISA CHE, OVE RICHIESTI DAI SOGGETTI INDICATI (ovvero P.A. O gestori pubblici servizi) I DETTI CERTIFICATI IN DIFFORMITA’ RISPETTO A TALI NORME, LA RICHIESTA E L’ACCETTAZIONE DEI CERTIFICATI COSTITUISCONO VIOLAZIONE DEI DOVERI D’UFFICIO

OBBLIGO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI CERTIFICATI DI ISCRIZIONE, RILASCIABILI SOLO SE PRODOTTI A SOGGETTI PRIVATI:

Si avvisano gli iscritti che possono richiedere i certificati di iscrizione esclusivamente per presentarli a soggetti privati e sui quali andrà applicata la marca da bollo da € 16,00. Con parere del 5 settembre 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ribadito che i certificati da presentare ad un ente privato sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo di €16,00 e che anche la richiesta all’Ordine di suddetti certificati è soggetta all’imposta di bollo di €16,00 come tutte le istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1 della tariffa (parte prima all. A al D.P.R. 642/72).

I certificati potranno essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo solo per i casi elencati nel DPR 642/72 Tabella Allegato B, art. 15 che qui di seguito si riporta: “E’  istituito,  in  ogni  comune,  a  cura  dell’Ente  comunale  di assistenza,  un  elenco  delle  persone  ivi  dimoranti  assistite  o bisognose di assistenza perche’ si trovano in istato di poverta’ o di bisogno. Sulla base dell’iscrizione in detto elenco  viene  rilasciato  agli interessati, d’ufficio, o su richiesta, un libretto di assistenza nel quale sono notate le singole prestazioni.  E’ fatto obbligo agli Enti comunali di  assistenza  ed  alle  altre istituzioni pubbliche e private di assistenza di esigere,  da  coloro che ne richiedono l’assistenza, il possesso del libretto  di  cui  al precedente comma e di annotarvi i provvedimenti adottati. Con decreto del Ministro per l’interno verranno  dettate  le  norme relative alla disciplina del libretto di assistenza.” e previsti da altre norme speciali. L’iscritto richiedente il certificato, in questo caso, ha l’obbligo di citare l’uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato.

Ultimo aggiornamento

30 Agosto 2019, 16:54