Amministrazione Trasparente
Il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, entrato in vigore il 20 aprile scorso, disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni sul web da parte delle Pubbliche Amministrazioni attuando la cosiddetta legge “anticorruzione” (L. n. 190/2012).
Rendere l’Amministrazione aperta e accessibile al cittadino, è questa la filosofia che ispira il decreto legislativo 33/2013. Questa sezione è a cura del responsabile della Trasparenza.
Il principio della trasparenza, inteso come “accessibilità totale” alle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende incentivare la partecipazione dei cittadini per i seguenti scopi:
• assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione;
• prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità;
• sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento.
Da questa sezione è possibile accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti che riguardano il ministero dell’Interno in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche (comprese prefetture, questure e comandi provinciali dei vigili del fuoco). Gli inserimenti e gli aggiornamenti della sezione vengono eseguiti tenendo conto delle disposizioni normative, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sulle linee guida dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubblichee dei contributi forniti da ciascun dipartimento.
Chiunque può esercitare il diritto a conoscere, usare e riutilizzare in modo gratuito i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 7). In funzione della peculiarità dell’attività svolta dal dipartimento della Pubblica Sicurezza, tuttavia, sono stati adottati criteri di riservatezza che escludono la pubblicazione di categorie di dati attinenti ad aree, che presentano connotati di riservatezza, legate alle funzioni dell’Ordine e Sicurezza e che riguardano situazioni e realtà non accessibili al pubblico, proprio per evitare di compromettere il corretto espletamento delle funzioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi. Stesso criterio è stato adottato per alcune aree per le quali è necessario garantire la tutela della privacy (es. albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica).
Ultimo aggiornamento
10 Ottobre 2022, 13:23